La Legge 298/74 al comma 1 dell’art. 30 sancise che sono soggetti alle regole del trasporto di cose su strada
gli autoveicoli, motoveicoli, rimorchi e semirimorchi, non menzionando di fatto le macchine operatrici che,
seppur per dimensioni e massa sono pari alla categoria degli autovecoli, non soggiacciono alle norme del
trasporto di merci rimanendo quindi esenti da numerosissime incombenze e costi, uno fra tanti quello
assicurativo che tanto pesa sui bilanci di chi fa autotrasporto.
Ma come si fa a cambiare il proprio veicolo industriale in macchina operatrice?
Occorre sostenere un collaudo nel quale una officina autorizzata pone modifiche (quali ad esempio cicalino
retromarci, lampeggianti, regolazione velocità massima, ecc..)
Chi può richiedere questa modifica?
Chiunque, sia chi esegue trasporti conto proprio sia chi li esegue per conto di terzi.